Art. 9.
(Forno tradizionale di alta qualità).

      1. La denominazione di «forno tradizionale di alta qualità» è riservata in via esclusiva ai panifici che producono pane tradizionale nazionale di alta qualità, definito ai sensi dell'articolo 11, conformandosi a specifici disciplinari di produzione la cui applicazione volontaria è convalidata da un ente certificatore riconosciuto.
      2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali adotta annualmente uno specifico programma di sostegno finanziario volto a promuovere la diffusione dei disciplinari di cui al comma 1.
      3. Allo scopo di valorizzare le produzioni locali, le regioni, su proposta delle organizzazioni di categoria del settore, attivano ogni anno specifiche risorse finanziarie al fine di promuovere l'applicazione di disciplinari di produzione aventi per oggetto specialità da forno regionali.